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Cass. civ., 2 novembre 2015 n. 22350
L’inserimento nella ditta o nell’insegna di una parola facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore (ma non usato dallo stesso anche come ditta o insegna) è lecito, in considerazione della diversa funzione dei rispettivi segni distintivi e della mancanza di una diversa previsione normativa, sempre che quella ditta od insegna vengano utilizzate solo quali strumenti di individuazione dell’impresa o dello stabilimento, non anche per identificare o pubblicizzare prodotti, e cioè sostanzialmente come marchi, sì da determinare violazione dell’altrui privativa.

Cass. civ., 1 agosto 2015 n. 16163
La ditta ha la funzione di identificare l’imprenditore come soggetto di diritti e per questa ragione l’articolo 2563 del Cc esige che ne includa almeno il cognome o la sigla. Diversamente, l’insegna ha la funzione di identificare un determinato stabilimento nel quale l’attività imprenditoriale viene esercitata. Atteso che una stessa società di capitali può svolgere diverse attività imprenditoriali, anche una società può usare una ditta diversa dalla sua denominazione, per identificare una impresa separata. Deriva da quanto precede, pertanto, che è possibile una differenza tra ditta e denominazione sociale, anche attesa la riconosciuta trasferibilità della ditta unitamente alla azienda, pur nella ovvia sopravvivenza della società alienante.

Corte di Cassazione, 30 ottobre 2013 n. 24362
Per decretare la responsabilità e il correlativo obbligo al risarcimento del danno dei sindaci di una azienda giunta la fallimento è necessario individuare un nesso di causalità tra il loro comportamento e il dissesto della società.

Corte di Cassazione, 14 ottobre 2013 n. 23218
Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.